[Documenti] Veritas Statuto

Statuto
Società dei Mastini di Sangue

NATURA E COSTITUZIONE

ART. 1

La Società dei Mastini di Sangue, è una libera associazione a carattere investigativo/combattivo di cainiti e non, tra le più antiche Associazioni Cainite.

ART. 2

La Società, come ogni aggregazione Cainita, deve ispirarsi ai seguenti “criteri”:

ART. 3

La Società non gode di alcun vantaggio presso la Società Cainita, in quanto nessun regolamento ne attesta l’esistenza in modo legale.

ART. 4

Ogni Distaccamento della Società si darà un regolamento interno, in conformità allo Statuto e alle proprie Tradizioni, che dovrà essere redatto entro un anno dalla promulgazione del presente e che andrà in vigore dopo l’approvazione da parte del Capo dei Mastini di Sangue attualmente in carica.

ART.5

La Società è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed alla superiore direzione del Consiglio Direttivo ed è tenuta a prestare sempre obbedienza ai suoi orientamenti e alle disposizioni dei superiori.

ART.6

Ogni Società è parte integrante della Società Cainita, ma non detiene legali e pieni diritti, in quanto non ufficialmente riconosciuta da essa.

FINALITA’

ART.7

La Società non ha scopi di lucro, ma persegue soltanto il suo compito di assicurare la continuazione della specie combattendo un nemico comune ai più sconosciuto.

ART.8

Per realizzare tali fini la Società si propone in particolare di:

AMMISSIONE DEI MEMBRI

ART.9

Possono far parte della Società coloro che:

Per partecipare attivamente alla Società è necessario presentare domanda scritta all’Arto Destro dei Mastini di Sangue, con la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto. NON esiste periodo di prova. Ogni cainita accettato tra le file dei Mastini di Sangue è stato ben scelto e misurato in base alla sua possibile utilità per la Società.

Non ci sono tempi stabiliti in cui la domanda possa essere accettata dal Consiglio Direttivo.

Si fa divieto di appartenere contemporaneamente ad altre Società o Confraternite o Associazioni.

DIMISSIONI

ART. 10

I soci cessano di appartenere alla Società:

ORGANI DELLA SOCIETA’

ART. 11

Gli organi della Società sono:

L’ASSEMBLEA

ART. 12

L’Assemblea, composta di tutti gli associati. Essa è convocata e presieduta sempre dall’Arto Destro dei mastini di Sangue o da chi ne fa le veci.

ART. 13

L’Assemblea non ha tempi né altre modalità particolari che riguardano la convocazione. Non è obbligatoria la presenza agli eventi, se si porta giustificata e valida motivazione.

ART. 14

L’Assemblea è il mezzo più semplice e diretto per raccogliere tutte le informazioni disponibili riguardo la Causa comune.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo opera anche quale Consiglio di Amministrazione ed è composto da:

Il Consiglio rimane in carica vita natural durante, eccetto supremo ordine del Capo dei Mastini di Sangue.

ART. 16

Il Consiglio nella seduta d’insediamento:

ART. 17

Il Consiglio:

IL CAPO DEI MASTINI DI SANGUE

ART. 18

Il Capo dei Mastini di Sangue, che è il moderatore della Società:

ART. 19

L’Assistente coadiuvano l’Arto destro dei Mastini di Sangue nel disimpegno del suo ufficio. Se questi fosse assente o impedito momentaneamente, spetta all’Assistente presiedere le riunioni, o supplirlo. Qualora il Capo dei Mastini di Sangue fosse impedito per ragione di salute, l’Arto Destro dei Mastini di Sangue ne prende temporaneamente la posizione.

MAESTRO DEI NOVIZI

ART. 20

Il Maestro dei novizi è nominato dal Consiglio ed è il primo collaboratore dell’Arto Destro dei Mastini di Sangue nella formazione degli Associati. Deve eccellere per le sue virtù, per la fedeltà ai doveri e per l’amore alla Società.

E’ compito del Maestro dei novizi:

SOPPRESSIONE

ART. 21

Per gravi cause il Capo dei Mastini di Sangue, o in sua vece l’Arto Destro, possono sopprimere la Società quando il giuramento di Segretezza venisse meno e mettesse la Società e i suoi Associati in grave posizione.

NORME GENERALI

ART. 22

L’interpretazione autentica del presente Statuto, la modifica di esso e le eventuali deroghe sono di competenza del Capo dei Mastini di Sangue; ogni altra norma e consuetudine contraria vengono abrogate con l’approvazione e la promulgazione del medesimo Statuto presso i Distaccamenti.

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