[Documenti] Veritas Statuto

Statuto
Società dei Mastini di Sangue

NATURA E COSTITUZIONE

ART. 1

La Società dei Mastini di Sangue, è una libera associazione a carattere investigativo/combattivo di cainiti e non, tra le più antiche Associazioni Cainite.

ART. 2

La Società, come ogni aggregazione Cainita, deve ispirarsi ai seguenti “criteri”:

  • accogliere senza indugi la Verità che sconvolgerebbe le esistenze dei Cainiti;

  • contribuire alla raccolta di informazioni che possa condurre la Società ad una soluzione;

  • nella prospettiva di una vera comunione d’intenti, accogliere e condividere le informazioni ottenute per poter favorire la reciproca collaborazione;

  • mostrare grande sollecitudine per il compito che si propone la Società, cercando di accorrere quanto prima alle chiamate dei superiori;

  • intensificare la presenza nella Società a servizio di figli di Caino per assicurare loro migliori e più consone condizioni di sopravvivenza. Naturalmente siffatta attività è inconciliabile con qualsiasi incarico del Consiglio Direttivo.

ART. 3

La Società non gode di alcun vantaggio presso la Società Cainita, in quanto nessun regolamento ne attesta l’esistenza in modo legale.

ART. 4

Ogni Distaccamento della Società si darà un regolamento interno, in conformità allo Statuto e alle proprie Tradizioni, che dovrà essere redatto entro un anno dalla promulgazione del presente e che andrà in vigore dopo l’approvazione da parte del Capo dei Mastini di Sangue attualmente in carica.

ART.5

La Società è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed alla superiore direzione del Consiglio Direttivo ed è tenuta a prestare sempre obbedienza ai suoi orientamenti e alle disposizioni dei superiori.

ART.6

Ogni Società è parte integrante della Società Cainita, ma non detiene legali e pieni diritti, in quanto non ufficialmente riconosciuta da essa.

FINALITA’

ART.7

La Società non ha scopi di lucro, ma persegue soltanto il suo compito di assicurare la continuazione della specie combattendo un nemico comune ai più sconosciuto.

ART.8

Per realizzare tali fini la Società si propone in particolare di:

  • aiutare gli associati a reperire il maggior numero d’informazioni possibili e a diffonderle alle nuove leve per la loro formazione permanente;

  • collaborare con il Consiglio Direttivo, per l’edificazione di solide basi informative, offrendo il contributo della presenza e della operosità nelle attività ai vari livelli;

  • compiere ogni atto che si reputi necessario alla buona riuscita e realizzazione delle finalità che rappresentano l’essenza stessa dei Mastini di Sangue;

  • valutare con ponderata attenzione la diffusione, al di fuori della Società, delle informazioni reperite da se o dagli altri associati, prevenendo futili azioni di guerriglia che possano mettere in difficoltà i movimenti dei Mastini di Sangue.

AMMISSIONE DEI MEMBRI

ART.9

Possono far parte della Società coloro che:

  • abbiano officiato al rito abbreviato del Morso di Sangue, ricevendo sangue da un associato che militi nelle file dei Mastini di Sangue da più di 50 anni;

  • godano di buona condotta e di buona reputazione presso la Società Cainita e dimostrino interesse sincero per la causa;

  • non siano stati espulsi o sospesi da altra Società;

  • siano in possesso del Nulla Osta del Capo dei Mastini di Sangue.

Per partecipare attivamente alla Società è necessario presentare domanda scritta all’Arto Destro dei Mastini di Sangue, con la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto. NON esiste periodo di prova. Ogni cainita accettato tra le file dei Mastini di Sangue è stato ben scelto e misurato in base alla sua possibile utilità per la Società.

Non ci sono tempi stabiliti in cui la domanda possa essere accettata dal Consiglio Direttivo.

Si fa divieto di appartenere contemporaneamente ad altre Società o Confraternite o Associazioni.

DIMISSIONI

ART. 10

I soci cessano di appartenere alla Società:

  • per dimissione diretta. L’associato va incontro alla sua Morte Ultima o alla fine della propria esistenza;

  • per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. E’ possibile appellarsi al giudizio del Consiglio Direttivo 1 (una) volta.

ORGANI DELLA SOCIETA’

ART. 11

Gli organi della Società sono:

  • L’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori.

L’ASSEMBLEA

ART. 12

L’Assemblea, composta di tutti gli associati. Essa è convocata e presieduta sempre dall’Arto Destro dei mastini di Sangue o da chi ne fa le veci.

ART. 13

L’Assemblea non ha tempi né altre modalità particolari che riguardano la convocazione. Non è obbligatoria la presenza agli eventi, se si porta giustificata e valida motivazione.

ART. 14

L’Assemblea è il mezzo più semplice e diretto per raccogliere tutte le informazioni disponibili riguardo la Causa comune.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo opera anche quale Consiglio di Amministrazione ed è composto da:

  • Capo dei Mastini di Sangue

  • Arto Destro dei Mastini di Sangue

  • Assistente

  • Quattro (Zanne e Artigli) presenti nella Società da più di 50 anni.

  • Maestro dei Mastini di Sangue

Il Consiglio rimane in carica vita natural durante, eccetto supremo ordine del Capo dei Mastini di Sangue.

ART. 16

Il Consiglio nella seduta d’insediamento:

  • Nomina o fa decadere il Capo dei Mastini di Sangue;

  • Elegge il Maestro dei novizi;

  • Decide le modalità d’insegnamento dei nuovi Associati;

  • Decide punizioni o sanzioni per le eventuali infrazioni alla Natura, Costituzione e Finalità della Società.

ART. 17

Il Consiglio:

  • Dirige la Società secondo le norme e lo spirito del presente Statuto;

  • Decide sull’ammissione o meno dei nuovi soci, sospende o anche espelle dalla Società quei soci che non adempissero i loro doveri di associati;

IL CAPO DEI MASTINI DI SANGUE

ART. 18

Il Capo dei Mastini di Sangue, che è il moderatore della Società:

  • Convoca il Consiglio e l’Assemblea, ne presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell’assemblea elettorale, ne fissa l’ordine del giorno;

  • Valuta le decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19

L’Assistente coadiuvano l’Arto destro dei Mastini di Sangue nel disimpegno del suo ufficio. Se questi fosse assente o impedito momentaneamente, spetta all’Assistente presiedere le riunioni, o supplirlo. Qualora il Capo dei Mastini di Sangue fosse impedito per ragione di salute, l’Arto Destro dei Mastini di Sangue ne prende temporaneamente la posizione.

MAESTRO DEI NOVIZI

ART. 20

Il Maestro dei novizi è nominato dal Consiglio ed è il primo collaboratore dell’Arto Destro dei Mastini di Sangue nella formazione degli Associati. Deve eccellere per le sue virtù, per la fedeltà ai doveri e per l’amore alla Società.

E’ compito del Maestro dei novizi:

  • Spronare gli Associati ad un perfetto allenamento psico-fisico, coadiuvandoli se necessario;

  • Esortare a non disertare gli incontri;

  • Far conoscere al Capo dei Mastini di Sangue e al Consiglio il suo parere, esprimendo secondo coscienza la professione di ciascuno.

  • Curare l’ordine e la disciplina della Società.

SOPPRESSIONE

ART. 21

Per gravi cause il Capo dei Mastini di Sangue, o in sua vece l’Arto Destro, possono sopprimere la Società quando il giuramento di Segretezza venisse meno e mettesse la Società e i suoi Associati in grave posizione.

NORME GENERALI

ART. 22

L’interpretazione autentica del presente Statuto, la modifica di esso e le eventuali deroghe sono di competenza del Capo dei Mastini di Sangue; ogni altra norma e consuetudine contraria vengono abrogate con l’approvazione e la promulgazione del medesimo Statuto presso i Distaccamenti.

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Pubblicato da Shekinah

Sono la burattinaia, sono il filo che da oggi reggerà il tuo burattino Sono colei che muoverà le dita ad indicare la tua sorte. Obbligherò le tue membra ad alzarsi contro il volere della Natura stessa, senza che tu possa fermarmi. Eseguirai la mia danza. E ti piacerà.

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